Le Regioni non possono istituire un’apposita area quadri fuori dalla contrattazione collettiva
Con la sentenza n. 253 del 20 dicembre 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 81, comma 4 (ora comma 3) e 117, comma 2, lett. l), Cost., dell’art. 29-bis della L.R. Molise n. 7 del 1997, nella parte in cui istituisce un’apposita area quadri, poiché la norma introduce una voce di spesa per il personale a carico della finanza regionale, senza il necessario fondamento nella contrattazione collettiva e in violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, con conseguente incidenza sull’equilibrio finanziario dell’ente e lesione dei criteri dettati dall’ordinamento ai fini della corretta gestione della finanza pubblica allargata.
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