Riforma Cartabia: subito applicabile l’impugnazione ai soli interessi civili?
Pronunciandosi su un ricorso proposto dalla sola difesa di parte civile avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva assolto due soggetti dai reati di furto aggravato, la Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 24 gennaio 2023, n. 2854 – nel prendere in esame il problema dell’applicabilità della nuova disposizione di cui all’art. 573, comma 1-bis, c.p.p., introdotta dalla c.d. riforma Cartabia – ha, d’ufficio, rimesso il ricorso al Primo Presidente della Corte di cassazione per l’assegnazione alla Sezione civile competente, ritenendo immediatamente applicabile la nuova norma processuale che, incidendo sulla portata della competenza a decidere l’impugnazione introdotta dalla sola parte civile nel processo penale, nel quale non è stata pronunciata condanna, prevede oggi l’innovativa regola del trasferimento della decisione al giudice civile dopo la imprescindibile verifica, da parte del giudice penale, della non inammissibilità dell’atto.