Compensi avvocato e prescrizione presuntiva: l’intervento della Cassazione
Il giudice non può ritenere superata la presunzione di adempimento prevista dall’art. 2956 c.c. sulla sola base della mancata contestazione da parte del convenuto dell’allegazione del mancato pagamento. È quanto si legge nell’ordinanza 1902/2023 della Cassazione che si occupa di un tema abbastanza ricorrente nelle controversie in tema di compensi di avvocato, ossia l’applicazione della prescrizione presuntiva. In effetti, in considerazione della lunghezza dei processi e del fatto che spesso un avvocato assiste il proprio cliente in differenti procedimenti, è facile che, nel momento di definizione del rapporto professionale, siano passati più di tre anni dalla chiusura di alcune pratiche. La novità di questa pronuncia, tuttavia, risiede nell’aver escluso che la mancata contestazione da parte del cliente dell’inadempimento allegato dall’avvocato sia sufficiente per superare la presunzione di adempimento prevista dall’art. 2956 c.c.