Nessuna incompatibilità per il GUP che non condivida la qualificazione giuridica del fatto
Con l’ordinanza 23 febbraio 2023, n. 28, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 429, comma 2-bis, e 458 c.p.p., e dell’art. 34 c.p.p., per contrasto con i principi della terzietà e imparzialità del giudice.