La Cassazione respinge la rilevanza dell’incostituzionalità del 41-bis
Con sentenza 7 febbraio 2023, n. 5363, la Prima Sezione della Cassazione è tornata ad occuparsi del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen., vagliandone la sua legittimità costituzionale rispetto agli artt. 2, 3, 13, 24, 111 e 117 Cost. in relazione alla mancata devoluzione della sua applicazione genetica alla giurisdizione come per le misure di prevenzione personali. La Prima Sezione ha ritenuto infondata la questione e ha rilevato che la stessa questione fosse già stata esaminata dalla Cassazione e dalla Corte costituzionale, con esito negativo.