Il giudice può disporre il collocamento di un figlio presso il padre e dell’altro presso la madre
Qualora tra i genitori e i figli adolescenti si venga a determinare un incontestato regime di collocamento di fatto, differente rispetto a quello stabilito nei provvedimenti della separazione e tale per il quale un figlio dimora prevalentemente presso il padre e l’altro presso la madre, è opportuno che il giudice – stimolato il confronto tra le parti – modifichi in tale senso i precedenti provvedimenti, per adeguare il regime di collocamento e di visita dei minori in modo coerente con la situazione di fatto, sostanzialmente condivisa tra le parti, demandando all’accordo di queste ultime — anche in ragione dell’età dei minori — la definizione del regime di frequentazione di ciascuno dei minori con il genitore non collocatario, salvo l’intervento, in caso di disaccordo, dei Servizi Sociali affidatari. Lo stabilisce la Corte d’Appello di Bologna, sez. I, sentenza 7 febbraio 2023, n. 255.