Nullo il licenziamento in forma orale, anche se seguito da comunicazione scritta
Il licenziamento intimato in forma orale è nullo, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria c.d. “piena”. A nulla rileva, a tal proposito, una lettera di licenziamento scritta, successiva all’impugnazione del lavoratore del recesso in forma orale. È quanto stabilito dal Tribunale di Castrovillari 16 gennaio 2023.