Processo del lavoro: legittima la decisione sulla richiesta di chiamata del terzo all’udienza di discussione
Con la sentenza n. 67 dell’11 aprile 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 418, comma 1, e 420, comma 9, c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 111, comma 2, Cost., nella parte in cui non prevedono che, qualora il convenuto intenda chiamare in causa un terzo, debba richiedere al giudice, a pena di inammissibilità, la previa modifica del decreto di fissazione dell’udienza di discussione, poiché – diversamente dalla disciplina prevista per la proposizione della domanda riconvenzionale – la chiamata di terzo non è proposta nei confronti di un soggetto che è già parte del giudizio e – diversamente dalla disciplina della chiamata di terzo nel processo ordinario – sussistono specifiche esigenze del modello processuale di specie per rimettere ogni decisione all’udienza di discussione, ossia quella di consentire al ricorrente, che di solito è il lavoratore, di interloquire ex ante rispetto all’autorizzazione alla chiamata in causa del terzo.