Illegittimo demolire l’alloggio abusivo se la famiglia resta senza casa
Pronunciandosi su un caso “bulgaro” in cui si discuteva della legittimità dell’ordine di demolizione emesso dalle autorità nei confronti di una donna per aver abusivamente costruito un alloggio, da lei occupato con i figli minorenni, la Corte europea dei diritti dell’uomo, all’unanimità, ha ritenuto violato l’art. 8 CEDU (diritto al rispetto della casa familiare). Il caso riguardava la demolizione di un edificio costruito illegalmente, che sarebbe stato l’unico posto in cui la ricorrente ei suoi figli avrebbero dovuto vivere. Nel richiederne l’edificazione, la ricorrente aveva dichiarato che sarebbe stato utilizzato per scopi agricoli. Aveva ottenuto il permesso di costruire, ma poi si era scoperto che l’edificio era stato costruito in parte su un terreno che non le apparteneva, che non vi erano documenti che ne attestassero la conformità al regolamento edilizio e che il nucleo familiare lo utilizzava per fini abitativi, in violazione della normativa urbanistica. La ricorrente si era lamentata del fatto che l’ordine di demolizione dell’edificio in cui lei e i suoi figli vivevano violava il suo diritto al rispetto della casa familiare, in violazione dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La Corte ha accolto il ricorso ritenendo che l’ordine di demolizione dell’edificio abusivamente costruito, adibito ad abitazione della ricorrente e dei suoi figli minorenni, era stato pronunciato senza alcuna valutazione della proporzionalità, dunque senza considerare il rischio di lasciare il nucleo familiare senza casa e senza adottare misure per alleviare il grave disagio che ne derivava (Corte EDU, Sez. III, 11 aprile 2023, n. 30782/16).