L’uso di procedure automatizzate per la gestione degli appalti nel nuovo codice
Il nuovo codice degli appalti con il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 prevede l’integrale digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici e fissa, con l’art. 19, commi 1, 6 e 7, i principi e i diritti digitali di neutralità tecnologica, protezione dei dati personali e di sicurezza informatica, tracciabilità e trasparenza, accessibilità ai dati e alle informazioni, conoscibilità dei processi decisionali automatizzati, accessibilità delle piattaforme di e-procurement, e utilizzo, ove possibile, di procedure automatizzate nella valutazione delle offerte. L’art. 30 disciplina, per la prima volta in termini generali, l’utilizzo di procedure automatizzate nell’ambito dei contratti, dettando i principi che debbono informare l’adozione di decisioni assunte mediante algoritmi, ovverosia i casi in cui anche l’esito provvedimentale finale è assunto in via digitale. I procedimenti automatizzati devono rispettare i principi di conoscibilità e comprensibilità dell’algoritmo e più in generale della logica utilizzata, di non esclusività della decisione algoritmica e, infine, di non discriminazione algoritmica.