Diritto d’autore: quando un progetto architettonico è considerato creativo?
Con l’ordinanza del 19.01.2023, n. 1674, la Corte di Cassazione Civile torna sulla nozione di “creatività” (che insieme alla novità è uno degli elementi costitutivi del diritto d’autore su un’opera dell’ingegno) necessaria al fine di attribuire tutela autorale, anche, ai progetti architettonici dando continuità di applicazione a quell’orientamento giurisprudenziale (Cass. Civ. n. 25173/2011) che interpreta estensivamente la nozione di “opera dell’ingegno” (di cui all’art. 1, comma 1°, della Legge 22 aprile 1941, n. 633 – c.d. Legge Autorale) a mente del quale “sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.