Messa alla prova: non irragionevole la mancata considerazione delle attenuanti ad effetto speciale
La Corte costituzionale, con la sentenza 17 luglio 2023, n. 146, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 168-bis, primo comma, c.p., nella parte in cui non consente l’astratta ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato in ipotesi di omicidio stradale allorché non ricorra alcuna aggravante e sussistano gli estremi dell’attenuante ad effetto speciale del concorso di colpa della vittima nella causazione del sinistro mortale.