L’istanza di liquidazione giudiziale già pendente non inibisce l’accesso alla composizione negoziata
La domanda di conferma delle misure protettive può essere accolta, e le stesse vanno pertanto confermate, non prefigurandosi un effetto inibitorio all’accesso della procedura di composizione negoziata alla istanza già pendente di liquidazione giudiziale ex art. 40CCII. avanzata da un creditore. L’art. 25 quinquies CCI, interpretato esclusivamente secondo il suo tenore letterale, condurrebbe a soluzioni disfunzionali e inique, perché introdurrebbe una preclusione alla composizione negoziata fondata su un acritico meccanismo di prevenzione, anche di iniziative dei creditori del tutto strumentali. In questo modo si è espresso il Tribunale di Bologna con l’ordinanza del 23 giugno 2023.