Il consenso all’atto sessuale deve sussistere nel momento del rapporto quale sia stato il comportamento precedente della vittima
Il consenso all’atto sessuale, che vale ad escludere il reato di violenza sessuale, prescinde dal comportamento eventualmente provocatorio tenuto in precedenza dalla vittima, deve sussistere nel momento del rapporto e deve permanere per tutta la durata dello stesso; l’eventuale sopravvenuto dissenso non solo integra il reato, ma preclude, in presenza delle altre condizioni di legge, il riconoscimento dell’attenuante della minore gravità del fatto. A confermarlo è la Cassazione penale, Sez. III, sentenza 14 giugno 2023, n. 32447.