È sufficiente la residenza in Bulgaria per evitare la tassazione italiana della pensione
Il Tribunale di Cosenza con l’ordinanza 14 luglio 2023, n. 12037 ha affermato che il trattamento pensionistico erogato dalla gestione privata dell’Inps è assoggettato al prelievo fiscale della Bulgaria anche in assenza del requisito della nazionalità del Paese di residenza. Il Tribunale, in virtù degli artt. 16 e 17 della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare di Bulgara, ratificata con la L. n. 389/1990, distingue, ai fini della tassazione italiana, la pensione pubblica che richiede sia il requisito della cittadinanza sia quello della residenza, dalla pensione privata che richiede solo il requisito della residenza bulgara. La sentenza in commento si pone tuttavia in contrasto con le recenti indicazioni offerte dall’Agenzia delle Entrate e dall’Inps.