Autovettura difettosa: quando il consumatore ha diritto alla risoluzione del contratto?
Quando un consumatore acquista un bene (come un’autovettura) che presenta dei difetti di conformità è suo onere effettuare la cosiddetta “denunzia dei vizi”. Essa può avvenire con ogni mezzo idoneo a portare a conoscenza del venditore i vizi riscontrati, quindi, non è obbligatoria la forma scritta. Se il difetto dell’auto si manifesta entro sei mesi dalla sua consegna, la legge introduce una presunzione a favore del consumatore. In buona sostanza, si presume che quel difetto fosse già esistente e l’acquirente deve solo allegarne la sussistenza. Spetta al venditore (la concessionaria, in questo caso) l’onere di provare la conformità del bene consegnato rispetto al contratto di vendita.Una volta accertata l’esistenza del difetto quali rimedi può esperire il consumatore?
Il Codice del Consumo prevede rimedi primari (riparazione o sostituzione) e secondari (riduzione del prezzo o risoluzione). Il consumatore deve optare prioritariamente per il ripristino del bene ma, anche nel caso in cui questo sia possibile e non eccessivamente oneroso, ma il venditore non vi provveda entro un congruo termine, egli può agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità. Infine, la riparazione e la sostituzione di un bene non conforme devono essere effettuate senza spese a carico del consumatore, entro un lasso di tempo ragionevole e senza notevoli inconvenienti.
Così ha deciso la Corte di Cassazione con l’ordinanza 7 febbraio 2022, n. 3695 (testo in calce).