Non paga le spese chi utilizza l’androne e le scale di un altro condominio per accedere in casa

È indispensabile accertare la qualità di condòmino, su cui si fonda l’obbligo di pagare le spese del condominio (Cassazione n. 17582/2023)

L’uso di una parte dell’edificio condominiale (nel caso di specie: androne e scale) non è di per sé sufficiente per attribuire la qualità di condòmino e, dunque, affermare l’obbligo di pagare le spese condominiali, posto che tale utilizzo può essere frutto dell’autonomia privata a titolo, ad esempio, di servitù.

Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, con ordinanza 7 giugno 2023, n. 17582 (testo in calce), che ha accolto il ricorso del proprietario che contestava la sua natura di condòmino, in quanto utilizzava le scale e l’androne della palazzina solo per raggiungere la casa di sua proprietà, ubicata in un altro diverso condominio.

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