Ritardo volo operato da compagnia extra-UE: quando spetta la compensazione pecuniaria?

I passeggeri di un volo ritardato possono chiedere il risarcimento a un vettore aereo non europeo quando quest’ultimo effettua l’intero volo in nome di un vettore europeo

 

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea hanno approvato nel 2004 il Regolamento n. 261, vincolante per tutti gli Stati Membri, così come previsto dall’art. 288 par. 2 del TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea). Tale Regolamento è stato adottato al fine di garantire un maggiore livello di tutela ai passeggeri del traffico aereo.

1. L’ambito di applicazione del Regolamento CE 261/04

Il Regolamento CE 261/04 è stato adottato al fine di garantire un maggiore livello di tutela ai passeggeri del traffico aereo. Il predetto scopo è stato raggiunto dal legislatore europeo attraverso il riconoscimento di una serie di diritti invocabili dal passeggero che patisce le conseguenze di disservizi aerei. Nello specifico questi diritti sono reclamabili quando si verificano eventi di negato imbarco sul volo, cancellazione del volo e ritardo del volo. Le situazioni giuridiche soggettive attive contemplate dalle norme del Regolamento sono: diritto all’imbarco su un volo alternativo a quello cancellato, a quello sul quale viene negato l’imbarco, a quello in ritardo; diritto al rimborso del biglietto se non viene offerto un volo alternativo a quello cancellato o su cui viene negato l’imbarco; diritto a compensazione pecuniaria (risarcimento) per la perdita di tempo patita a causa di uno dei predetti disservizi; diritto a vitto e alloggio gratuiti qualora si rendano necessari; diritto ad effettuare telefonate e messaggi in modo gratuito durante l’attesa in aeroporto; diritto ad eventuali risarcimenti supplementari.

L’articolo 3 del Regolamento stabilisce che esso si applica ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno degli Stati Membri nonché ai passeggeri in partenza da un aeroporto extra-UE a condizione che il volo sia destinato ad uno degli aeroporti degli Stati Membri dell’Unione Europea e sia operato da un vettore con sede legale in uno di tali Stati. Dunque, il Regolamento non si applica ai voli operati da una compagnia extra-Ue e in partenza da un territorio extra-UE, anche se destinati ad atterrare nei territori dell’Unione.

In merito alla compensazione pecuniaria, il Regolamento prevede che venga corrisposta dal vettore operativo, ossia dal vettore che opera effettivamente il volo in forza di contratto di trasporto concluso con il passeggero direttamente o tramite un altro vettore da cui ha ricevuto l’incarico ad effettuare il volo.

2. La compensazione pecuniaria per volo in ritardo e coincidenza aerea persa

Tra i diversi diritti contemplati dal Regolamento, in questa sede, si ritiene opportuno soffermarsi su quello alla compensazione pecuniaria. Come dianzi detto, la compensazione è un risarcimento forfettario e standardizzato che viene riconosciuto in favore del passeggero al fine di ristorare la perdita di tempo da egli patita in conseguenza di uno dei predetti disservizi. Tra questi il ritardo è sicuramente quello più frequente, soprattutto nei periodi di alta frequentazione degli aeroporti. Il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria per volo in ritardo si deve alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, la quale con le sentenze Sturgeon del 2009 e Nelson del 2012 ha affermato che un volo in ritardo di tre o più ore è da equiparare ad un volo cancellato. Pertanto, il passeggero il cui volo giunge a destinazione con un ritardo pari o superiore alle tre ore può reclamare alla compagnia aerea il diritto al risarcimento forfettario per perdita di tempo. Il valore della compensazione pecuniaria varia a seconda della lunghezza della tratta del volo: euro 250 per tratte inferiori a 1500 chilometri; euro 400 per tratte comprese tra 1500 e 3500 chilometri; euro 600 per tratte superiori a 3500 chilometri. Il vettore aereo è esonerato dal pagamento del risarcimento se riesce a dimostrare che il ritardo è imputabile a circostanza eccezione, ossia a causa di forza maggiore, e che ha adottato tutte le misure idonee ad evitare il ritardo (Sent. Corte Giustizia UE 13 ottobre 2011 Causa C-83/10).

Nel 2013 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha inserito un ulteriore tassello nel delineando quadro della tutela dei diritti dei passeggeri aerei, riconoscendo il loro diritto alla compensazione pecuniaria anche in caso di ritardo e coincidenza aerea persa. Nel caso in cui il vettore offra un volo alternativo a quello perso, il vettore è obbligato a pagare la compensazione se tale volo giunge a destinazione con un ritardo pari o superiore alle tre ore. Condizione per il riconoscimento della compensazione è che i voli siano compresi nella medesima prenotazione (contratto di trasporto aereo di persone)  (Grande Sezione della Corte di Giustizia UE – Sentenza del 26 febbraio 2013 – causa C–11/11). Successivamente i Giudici europei hanno stabilito che, ai fini della determinazione del valore della compensazione per la fattispecie in parola, la distanza da considerare è quella tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale (Corte di Giustizia UE- Ottava Sezione – Sentenza del 7 settembre 2017 – causa C-559/16).

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