Parzialmente illegittimo il rifiuto italiano di trascrivere l’atto di nascita estero di minore nata da maternità surrogata

Pronunciandosi su un caso “italiano” in cui si discuteva, da un lato, della legittimità del rifiuto di trascrivere nei registri dello stato civile l’atto di nascita estero che stabiliva il vincolo di filiazione tra il bambino nato all’estero per maternità surrogata (GPA) e il padre biologico e, dall’altro, del rifiuto di trascrivere l’atto predetto che stabiliva inoltre il legame di filiazione tra il bambino nato all’estero per maternità surrogata e la sua futura madre, la Corte europea dei diritti dell’uomo, a maggioranza, ha ritenuto, sul primo punto, violato l’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, escludendone invece la violazione sul secondo, ribadendo la possibilità per la madre di riconoscere il minore tramite l’adozione. Il caso riguardava il rifiuto delle autorità italiane di riconoscere il vincolo legale genitore-figlio stabilito da un certificato di nascita ucraino tra C., una bambina nata attraverso un accordo di maternità surrogata gestazionale all’estero, il padre biologico e la futura madre.

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