Il notaio deve indicare al venditore gli adempimenti necessari per la liberazione del venditore dal mutuo

Poiché il dovere di consiglio deriva dall’obbligo di buona fede oggettiva che impone al notaio, sulla base del contenuto dell’atto rogato, di dare in ogni caso informazioni ai clienti che l’hanno incaricato sugli effetti dello stesso, e sulla corrispondenza di essi alla volontà manifestata dalle parti, l’operatività di tale dovere, anche in conformità all’art. 42 del codice deontologico notarile, non può essere limitata ai casi in cui l’atto rogato presenti delle clausole di contenuto ambiguo, o delle difformità rispetto alla volontà manifestata dalle parti, o in cui le parti dell’atto rogato si trovino in una condizione soggettiva di minorata tutela (nella specie, il notaio era in possesso delle cognizioni tecnico-giuridiche, non disponibili da parte dei venditori, necessarie a distinguere la diversità di effetti di un accollo meramente interno, quale quello inserito nella specie nell’atto di compravendita rogato, rispetto a quelli di un accollo esterno liberatorio). Questo è quanto stabilito dalla Cassazione civile con l’ordinanza n. 23600/2023.

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