I nati con tecniche di PMA con gameti di terzi non possono accedere alle informazioni sulle origini

Pronunciandosi su un caso “francese” in cui si discuteva della legittimità del rifiuto opposto dalle autorità di rivelare informazioni sui donatori di gameti ad un soggetto nato mediante tecniche di riproduzione artificiale, la Corte EDU Sez. V, 7 settembre 2023 (nn. 21424/16 e 45728/17) ha escluso, sebbene a maggioranza (quattro voti contro tre), la violazione dell’art. 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il caso riguardava l’impossibilità, lamentata dai ricorrenti, nati negli anni ’80 mediante la procreazione medicalmente assistita (PMA) con l’utilizzo di donatori terzi, di accedere alle informazioni relative ai rispettivi donatori. Questa situazione è durata fino al 1° settembre 2022, quando in Francia è entrato in vigore un nuovo sistema giuridico per ottenere l’accesso alle proprie origini. La nuova legge ha infatti introdotto un sistema di accesso alle informazioni sulle proprie origini per i soggetti nati prima della sua entrata in vigore; tuttavia, ciò è soggetto al consenso dei donatori.

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