Comunicazione di irregolarità alla Consob: i sindaci non hanno funzione di “filtro”
La comunicazione che il Collegio sindacale deve fare senza indugio alla CONSOB, ai sensi dell’art. 149, comma 3, T.U.F., riguarda tutte le irregolarità che tale collegio riscontri nell’esercizio della sua attività di vigilanza perché la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle attività da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla CONSOB e quali non debbano formare oggetto di detta comunicazione. Così si è recentemente espressa la seconda sezione civile della Suprema Corte con la sentenza n. 25336/2023.