Il coniuge separato non deve restituire le somme utilizzate per pagare le nozze
Poiché durante il matrimonio ciascun coniuge è tenuto a contribuire alle esigenze della famiglia in misura proporzionale alle proprie sostanze, secondo quanto previsto dagli artt. 143 e 316-bis, comma 1, c.c., a seguito della separazione non sussiste il diritto al rimborso di un coniuge nei confronti dell’altro per le spese sostenute in modo indifferenziato per i bisogni della famiglia durante il matrimonio. Lo stabilisce la Cassazione civile, sez. II, ordinanza 19 luglio 2023, n. 21100.