Nulla la delibera assembleare che approva le tabelle di portineria a maggioranza
La predisposizione della tabella “portineria” richiede l’approvazione con l’unanimità dei consensi, e non con la maggioranza di cui all’art. 1136, comma 2, c.c. e ciò non tanto per non essere stata prevista nelle tabelle originarie allegate al regolamento di condominio, quanto piuttosto per aver derogato ai criteri legali mediante l’esclusione dalla stessa di alcuni condomini facenti parte dello stabile condominiale sul presupposto che questi, pur inseriti nello stabile condominiale, non fruirebbero del relativo servizio in quanto aventi accesso diretto sul piano strada. È quanto stabilito dal Tribunale di Roma con sentenza n. 11746 del 26 luglio 2023.