Il privilegio che assiste il credito del procedente nei confronti dell’esecutato non si trasferisce sul credito assegnato
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, adito dal creditore assegnatario all’esito di un’espropriazione presso terzi per ottenere l’accertamento dell’esistenza, sul credito assegnato, del privilegio generale ex art. 2751-bis, comma 1, n. 5-bis), c.c., rigetta nel merito la domanda rilevando come tale privilegio, se originariamente esistente sul credito vantato dall’attore nei confronti del proprio debitore diretto, non possa successivamente trasferirsi sul credito assegnato. È quanto si legge nella sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dell’11 giugno 2023.