La cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non estingue l’illecito 231
Con la sentenza n. 37655/2023, la Corte di Cassazione riprende la distinzione tra estinzione fisiologica e fraudolenta dell’ente e afferma che in quest’ultimo caso la cancellazione dell’ente dal registro delle imprese non determina l’estinzione dell’illecito ex d.lgs. 231/01, e comporta il passaggio diretto della titolarità dell’impresa ai singoli soci, non venendo meno i rapporti sorti anteriormente allo scioglimento.