Vaccinazioni raccomandate nell’interesse della collettività: indennizzo esteso anche ai danni permanenti
Con la sentenza n. 181 del 2023 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 Cost. – dell’art. 1, comma 1, della legge n. 210 del 1992, nella parte in cui non prevede che il diritto all’indennizzo, istituito e regolato dalla stessa legge, alle condizioni ivi previste, spetti anche ai soggetti che abbiano subito lesioni o infermità, da cui siano derivati danni permanenti all’integrità psico-fisica, per essersi sottoposti a vaccinazione non obbligatoria, ma raccomandata, anti-HPV, poiché la mancata inclusione viola il principio di solidarietà che impone alla collettività di essere, per l’appunto, “solidale” con il singolo che subisce un danno per essersi attenuto alla condotta raccomandata dalle pubbliche autorità a tutela dell’interesse collettivo, irragionevolmente pregiudica chi spontaneamente si attiene alla condotta richiesta dagli organi preposti alla difesa del diritto alla salute della collettività, rispetto a coloro il cui comportamento è adesivo a un obbligo giuridico presidiato da rimedi deterrenti, priva di ogni tutela il diritto alla salute di chi si è sottoposto al vaccino (anche) nell’interesse della collettività.