No alla conversione dell’adozione legittimante in adozione c.d. mite
La Cassazione civile, con ordinanza n. 26791/2023 del 19 settembre 2023 ha inteso ribadire le condizioni ed i presupposti per l’adozione legittimante, alla luce della interpretazione della Corte Edu (Corte Edu, 21 gennaio 2014, Zhou c. e Corte Edu , 13 ottobre 2015, S.H. c. Italia) ed i rapporti con il procedimento finalizzato all’applicazione dell’autonomo istituto dell’adozione mite ex art. 44, lett. d) della L. n. 184 del 1983, imponendo al giudice chiamato all’’accertamento ed alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore di tener conto, nella scelta, delle condizioni di garanzia e sostegno alla famiglia di origine, così da limitare a casi estremi l’adozione piena, all’esito di un autonomo procedimento per la dichiarazione di adottabilità, volto ad accertare la irreversibilità dello stato di abbandono de minore, che rappresenta appunto l’extrema ratio, non trasmigrabile in diverso procedimento.