Adozione piena: possibile preservare le relazioni affettive con la famiglia d’origine nell’interesse del minore
Con la sentenza n. 183 del 2023 la Corte Costituzionale ha dichiarato la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8CEDU e agli artt. 3, 20, comma 3, e 21 della Convenzione sui diritti del fanciullo – dell’art. 27, comma 3, della L. n. 184 del 1983, nella parte in cui esclude la valutazione in concreto del preminente interesse del minore a mantenere rapporti, secondo le modalità stabilite in via giudiziale, con componenti della famiglia di origine entro il quarto grado di parentela, poiché la norma non contempla un divieto assoluto di preservare relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine del minore, ove vi sia un interesse concreto del minore alla loro conservazione.