Affidamento in prova ai servizi sociali: non può essere rigettato solo per mancanza di attività lavorativa
Il Tribunale di sorveglianza territorialmente competente, chiamato a pronunziarsi sull’istanza di affidamento in prova ai servizi sociali di un condannato, non può rigettare la predetta istanza solo sulla base della mancanza di una attività lavorativa, senza valutare l’esistenza della possibilità di espletamento di attività di volontariato, pure documentata, perché l’attività lavorativa è solo uno degli elementi da valutare, unitamente ad altri parametri, per la fruizione di questo beneficio che mira al reinserimento sociale del condannato (Cassazione penale, Sez. I, sentenza 12 settembre 2023, n. 37131).