La prosecuzione dell’attività di avvocato è incompatibile con la pensione di anzianità
La Corte di Cassazione con l’ordinanza 21 settembre 2023, n. 27049 ha affermato che l’avvocato, che continui a esercitare l’attività e così si ponga in una posizione che preclude il conseguimento della pensione di anzianità, non può richiedere un risarcimento del danno parametrato a quella pensione di anzianità, che non avrebbe alcun titolo per richiedere per la dirimente ragione della mancata cancellazione dall’albo. In tal caso, infatti, non può invocare un pregiudizio connesso con la perdita d’una posizione di vantaggio (la pensione di anzianità), controbilanciata in maniera indefettibile da un sacrificio (la cessazione dell’attività lavorativa), chi quel sacrificio, per libera scelta, non si sobbarchi. Tale argomento risponde a un imperativo logico e a un’esigenza immanente al sistema della responsabilità civile, che mira a ristabilire la situazione del danneggiato nella stessa posizione in cui si sarebbe trovato senza l’illecito produttivo del danno, senza però dare adito, al di fuori di ogni parametro legale, ad arricchimenti ingiustificati.