Inammissibile il ricorso in cassazione post Cartabia se il mandato non è successivo alla sentenza impugnata
Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello, per quanto qui rileva, aveva condannato un uomo per aver fatto mancare ai due figli i mezzi di sussistenza nonché per aver violato nel medesimo periodo gli obblighi di natura economica imposti nei confronti dei due figli dal Tribunale in sede di separazione coniugale e poi di divorzio, la Corte di Cassazione penale, Sez. VI, con la sentenza 11 ottobre 2023, n. 41309 – senza esaminare le doglianze difensive mosse alla sentenza, qui non pertinenti – ha affrontato con particolare dovizia di argomenti e con un’analitica disamina dei testi normativi susseguitisi, il tema dell’applicabilità al giudizio di cassazione della norma processuale di cui all’art. 581, comma 1-quater, c.p.p., affermando il principio secondo cui, ove nei confronti dell’imputato si è proceduto in assenza, unitamente al ricorso per cassazione, il difensore è tenuto a depositare, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza.