Telegram: diffondere idee antisemite è reato di propaganda per motivi di discriminazione razziale
L’adesione su un social ad una comunità virtuale di estrema destra che diffonde idee xenofobe integra il reato di cui all’art. 604 bis c.p. e non può essere invocato il diritto alla libera manifestazione del pensiero. In questo modo si è pronunciata la Prima sezione penale della Suprema Corte di cassazione, con la sentenza n. 38423 del 20 settembre 2023.