Segretari comunali con qualifica dirigenziale: legittima l’esclusione dei diritti di rogito
Con la sentenza 6 novembre 2023, n. 200 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36, 77 e 97 Cost., dell’art. 10, comma 2-bis, anche in combinato disposto con il comma 1, del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014, nella parte in cui limita l’attribuzione di una quota dei diritti di rogito spettanti all’ente locale ai segretari comunali che non abbiano qualifica dirigenziale o che prestino servizio in enti locali privi di personale con qualifica dirigenziale, anziché prevederla per tutti i segretari comunali e provinciali, poiché, con la soppressione di tale trattamento aggiuntivo, il legislatore ha raccordato la disciplina della retribuzione dei segretari ai quali è assicurato l’allineamento economico alle posizioni apicali con il principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.