Compensi avvocati: la fase di trattazione va liquidata anche in assenza di istruttoria
La disposizione di cui al D.M. n. 55 del 2014 e s.m.i. prevede un compenso unitario per la fase istruttoria e per quella di trattazione. Detto compenso, di conseguenza, spetta al procuratore della parte vittoriosa anche a prescindere dall’effettivo svolgimento, nel corso del grado del singolo giudizio di merito, di attività a contenuto istruttorio, essendo sufficiente la semplice trattazione della causa. È quanto si legge nell’ordinanza della Cassazione del 31 ottobre 2023, n. 30219.