L’inammissibilità ex art. 581, c. 1-ter e 1-quater c.p.p. è costituzionalmente legittima
La Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza 7 novembre 2023, n. 44630 afferma che la procedura di “selezione delle impugnazioni” ex art. 581, comma 1-ter e 1-quater c.p.p. è costituzionalmente legittima. In particolare, “nel delineato nuovo quadro di garanzie”, per la Cassazione la novella legislativa non sconta nessuno dei vizi di legittimità costituzionale sollevati dalla difesa ai sensi degli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., essendo anzi totalmente “condivisibile, ragionevole e logica” in parte qua.