Appalti, legittimità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica basata su metodi on/off
La stazione appaltante può nella sua discrezionalità privilegiare parametri di valutazione di tipo oggettivo dell’offerta tecnica (secondo metodi on/off) non essendo incompatibile tale scelta discrezionale con la disciplina in tema di offerta economicamente più vantaggiosa. Non è riscontrabile un’apposita previsione normativa che imponga alla stazione appaltante di definire criteri caratterizzati dal punteggio graduabile, implicante l’esercizio di un potere discrezionale in fase applicativa, all’atto della valutazione delle singole offerte acquisite in sede procedimentale, in luogo del dato oggettivo della compresenza o meno (cioè con il metodo si/no) di alcuni elementi. La mancata pronuncia su una istanza istruttoria non integra di per sé il vizio della sentenza per omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo che la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminate attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella adottata. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2 novembre 2023, n. 9400.