Swap: è necessario esplicitare la formula del MTM?
La sentenza del Tribunale di Siena (9 novembre 2023) annotata risponde al seguente interrogativo che si rivela cruciale per la risoluzione del contenzioso avente ad oggetto strumenti finanziari derivati: se la formula del Market to Market debba essere o meno esplicitata nel contratto stipulato fra l’intermediario e il cliente. «Per definizione il Mark to Market non può essere pattuito in modo determinato, trattandosi di un valore destinato necessariamente a mutare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente. Perché possa sostenersi che esso sia quanto meno determinabile è comunque necessario che sia esplicitata la formula matematica alla quale le parti intendono fare riferimento per procedere all’attualizzazione dei flussi finanziari futuri attendibili in forza dello scenario esistente». In questi esatti termini si è espresso il Tribunale di Siena nella pronuncia in esame.