Le Regioni non possono derogare alle competenze in materia di ambiente stabilite dalla legge statale
Con la sentenza n. 2 del 2024 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), Cost. – dell’art. 5, comma 2, della legge reg. Lazio n. 27 del 1998, nella parte in cui delega alle province alcune funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti, poiché il solo legislatore nazionale è competente a definire l’organizzazione delle funzioni amministrative in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, anche attraverso l’allocazione di competenze presso enti diversi dai comuni, sicché la regione non può introdurre una deroga all’ordine delle competenze stabilito dalla legge statale.