Liquidazione compensi avvocato e procedimento ex artt. 281 undecies e ss. c.p.c.
Nel caso di procedimento, avente ad oggetto la liquidazione di compenso per prestazioniprofessionali di avvocato rese in processo civile, instaurato con ricorso depositato in epoca successiva al 28 febbraio 2023, trova applicazione l’art. 14, D.Lgs n. 150/2011 che, nella attuale formulazione, come modificata dal D.Lgs. n. 149/2022, convertito con L. n. 197/2022, con effetto a decorrere dalla data indicata (ex art.35 del Dlgs cit., come sostituito in sede di conversione dall’art. 380, comma 1, della legge), prevede che il relativo procedimento sia regolato dal rito semplificato di cognizione (“ove non diversamente disposto dal presente articolo”), e deciso dal tribunale in composizione monocratica, con sentenza inappellabile. Il rito semplificato, introdotto dalla medesima riforma (in sostituzione del precedente rito sommario previsto dagli artt.702 bis ss c.p.c.) con gli artt.281 undecies ss c.p.c., prevede (all’art.281 terdecies c.p.c.) che la decisione sia resa ex art.281 sexies c.p.c., e quindi con sentenza contestuale ovvero -come nella specie- soggetta a deposito entro trenta giorni dall’udienza di discussione orale (art.281 sexies, comma 3, c.p.c., nell’attuale formulazione, frutto della medesima riforma). È quanto stabilito dal Tribunale di Modena con sentenza n. 1598 del 5 ottobre 2023.