Maturazione anzianità servizio ai fini delle maggiorazioni della RIA: illegittima la norma di esclusione della proroga
Con la sentenza 11 gennaio 2024, n. 4 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3, 111, commi 1 e 2, e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6CEDU – dell’art. 51, comma 3, della L. n. 388/2000, nella parte in cui prevede che l’art. 7, comma 1, del D.L. n. 384/1992, come convertito, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre 1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto, relativi al triennio 1° gennaio 1988 – 31 dicembre 1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni della retribuzione individuale di anzianità, fatta salva l’esecuzione dei giudicati, poiché, attraverso tale previsione, è stata introdotta una norma innovativa ad efficacia retroattiva, al fine specifico di incidere su giudizi pendenti in cui era parte la stessa amministrazione pubblica, e in assenza di ragioni imperative di interesse generale.