L’avvalimento premiale nella disciplina del vecchio e del nuovo codice degli appalti
Il nuovo codice degli appalti consente il ricorso al cosiddetto avvalimento premiale “puro”, che in vigenza del previgente codice non era consentito. Nel regime del codice dei contratti di cui al D.lgs. n. 50/2016 vigeva il divieto di fare ricorso a un avvalimento che avesse l’esclusivo scopo di far conseguire all’ausiliata, che non necessitasse di alcun incremento delle risorse per partecipare alla gara, una migliore valutazione dell’offerta (avvalimento c.d. premiale); tuttavia, quando il concorrente ricorreva all’avvalimento al fine di conseguire requisiti di cui era carente e, nello strutturare e formulare la propria offerta tecnica, contemplava anche le utilità fornite dall’ausiliaria (beni, mezzi, attrezzature, risorse, personale), i termini dell’offerta dovevano poter essere valutati e apprezzati in quanto tali con l’attribuzione dei relativi punteggi, nella prospettiva di una effettiva messa a disposizione della stazione appaltante all’esito dell’aggiudicazione e dell’affidamento del contratto. Lo stabilisce il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 9 gennaio 2024, n. 281.