Licenziamenti collettivi per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015: legittima la sola tutela indennitaria
Con la sentenza 22 gennaio 2024, n. 7 la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, e 10 del D.Lgs. n. 23/2015, censurati sotto diversi profili e con riferimento a molteplici parametri, nella parte in cui hanno modificato la disciplina sanzionatoria per la violazione dei criteri di scelta dei lavoratori in esubero nell’ambito di un licenziamento collettivo, fissando, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato successivamente al 7 marzo 2015, la tutela economica in misura di un indennizzo determinato entro un limite massimo fissato per legge ed escludendo quella reintegratoria, poiché non ricorre alcun eccesso di delega e il rimedio indennitario garantisce comunque una tutela adeguata.