Liquidazione controllata del sovraindebitato: limite minimo triennale all’acquisizione dei beni sopravvenuti
Con la sentenza n. 6 del 2024 il Giudice delle leggi ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. – dell’art. 142, comma 2, CCII, in quanto applicabile alla liquidazione controllata del sovraindebitato, nella parte in cui non prevede un limite temporale minimo all’acquisizione dei beni sopravvenuti all’apertura della procedura concorsuale, poiché il termine triennale correlato all’esdebitazione finisce per operare non solo quale termine massimo, ma anche quale termine minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore.