Aggredire le forze dell’ordine “in occasione” di una partita è reato autonomo di cui all’art. 583-quater, c.p.
In tema di reati contro la persona, integra il reato autonomo di lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (art. 583-quater, c.p.), e non una fattispecie circostanziale aggravata del reato di lesioni personali volontarie, il fatto di aggredire le forze dell’ordine presenti per un servizio di prevenzione e repressione non finalizzato direttamente a garantire la regolarità dello svolgimento di un incontro di calcio, ma per assicurare la fluidità della viabilità in direzione dello stadio, “in occasione” di tale incontro (Cassazione penale, Sez. V, sentenza 24 gennaio 2024, n. 3117).