Aiuto al suicidio legittimo solo col presupposto di trattamenti di sostegno vitale? La parola alla Corte costituzionale
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con l’ordinanza 17 gennaio 2024 ha ritenuto rilevante e non infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all’art. 580 c.p. come modificato dalla sentenza n. 242/2019 della Corte costituzionale nella parte in cui richiede che la non punibilità di chi agevola l’altrui suicidio sia subordinata alla circostanza che l’aiuto sia prestato a persona “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale” per contrasto con gli artt. 3, 13, 32 e 117 Cost., quest’ultimo in riferimento agli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU.