L’aggravante della destinazione del bene a pubblico servizio è tardiva se contestata dopo il 30 marzo 2023
La Quinta Sezione della Corte di cassazione penale, con la sentenza 30 gennaio 2024, n. 3741 continua a pronunciarsi rispetto a due annose questioni inerenti al furto di energia elettrica, sulle quali, dopo le novità apportate dal D.Lgs n. 150/2022 al regime di procedibilità, si sono formati altrettanti contrasti interpretativi. Nell’odierna pronuncia si afferma che la circostanza aggravante della destinazione a pubblico servizio presenti una componete valutativa e, pertanto, abbisogna di esplicita contestazione, quantomeno con l’espressa qualificazione del bene energia elettrica come destinato a pubblico servizio. La contestazione è, tuttavia, tardiva se formulata dopo il termine di tre mesi dell’entrata in vigore della riforma Cartabia.