Home banking: in mancanza di contestazioni la stampata dell’estratto conto fa fede

Qual è la valenza probatoria degli estratti conti ricavati (e stampati) direttamente dal correntista avvalendosi del servizio di home banking? A questo quesito ha risposto la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza 2607 del 29 gennaio 2024, enunciando il seguente principio di diritto: «in tema di conto corrente bancario la stampa dei movimenti contabili risultanti a video dal data base della banca, ottenuta dal correntista avvalendosi del servizio di home banking, rappresenta una copia (o estratto) analogica del documento informatico, non sottoscritto, costituito dalla corrispondente pagina web. Essa, pertanto, giusta l’art. 23 del d.lgs. n. 82 del 2005 (Codice dell’amministrazione digitale), si presume conforme, quanto ai dati ed alle operazioni in essa riportati, alle scritturazioni del conto stesso in mancanza di contestazioni chiare, circostanziate ed esplicite formulate dalla banca e riguardanti, specificamente, la loro non conformità a quelle conservate nel proprio archivio (cartaceo o digitale)».

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