Al difensore d’ufficio vanno liquidate le spese anche per il recupero del credito professionale

Il difensore d’ufficio di un imputato in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine, ivi compresi i compensi e le spese per la fase di opposizione al decreto ingiuntivo eventualmente instaurata dal debitore ingiunto, anche ove il professionista si sia fatto assistere in questa fase da un collega. A confermarlo è la Cassazione con ordinanza n. 5041 del 26 febbraio 2024.

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