Gestione di rifiuti non autorizzata: il concetto di “attività”
Il reato di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 152/2006) può essere commesso da “chiunque” (fra i soggetti che abbiano l’obbligo di sottoporsi al controllo della Pubblica Amministrazione) ponga in essere una “attività”, ovvero una condotta che non sia caratterizzata da assoluta occasionalità; l’occasionalità della condotta può essere desunta da indici quali l’organizzazione, il dato ponderale dei rifiuti, il fine di profitto perseguito, l’utilizzo di veicoli adeguati (Tribunale di Palermo, Sez. III, sentenza 1° febbraio 2024, n. 770).